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| Statuto |
| Art. 1 |
| COSTITUZIONE |
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1. E' costituita l'Associazione denominata "Ingegneria Senza Frontiere - Roma" in breve denominabile anche come "ISF-Roma".
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| Art. 2 |
| SEDE |
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1. L'Associazione ha sede in Roma.
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| Art. 3 |
| FINALITA’ |
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1. L’Associazione non ha finalità di lucro ed opera per la solidarietà tra i popoli e la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
2. La finalità dell’Associazione è quello di creare uno spazio di progetto comune a “Nord” e “ Sud” del Mondo, in cui elaborare, realizzare e diffondere pratiche e tecniche ingegneristiche volte a favorire la piena realizzazione di tutti gli individui e comunità umane, nel rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali universalmente riconosciute. 3. L’Associazione rivolge particolare attenzione al miglioramento della qualità della vita nel Sud del Mondo. 4. L’azione dell’Associazione si fonda sul rispetto e valorizzazione della cultura e della identità di ciascuna comunità, nonché sul rispetto delle necessità delle future generazioni e degli ecosistemi. |
| Art. 4 |
| ATTIVITA’ |
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1. L’Associazione nasce all'interno del mondo universitario e fa di questo luogo il centro privilegiato delle sue attività, rivolgendosi in via preferenziale a studenti, docenti, ricercatori, laureati ed operatori nel settore delle discipline tecnico-scientifiche. L'Associazione è aperta, comunque, a tutti coloro che desiderino collaborare al raggiungimento delle sue finalità.
2. L’Associazione svolge ogni attività utile al conseguimento dei fini sociali. 3. Per il conseguimento dei propri fini sociali, l’Associazione si propone, in particolare, di:
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| Art. 5 |
| VOLONTARIATO |
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Le attività vengono prestate dai soci a favore dell’associazione in qualità di volontari.
Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'associazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione di cui fa parte. |
| Art. 6 |
| SOCI |
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1. Chiunque intenda divenire Socio deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di essere disposto, per quanto in suo potere, a cooperare al conseguimento degli scopi dell'Associazione, oltre all'impegno a rispettare le norme del presente Statuto e ogni delibera degli Organi dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 7 mesi dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. 3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, è fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 4 e 5 del presente articolo. 4. I Soci possono in qualsiasi momento notificare la loro volontà di recedere dall'appartenenza all'Associazione; il recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. 5. Tutti i Soci cessano di appartenere all'Associazione:
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| Art. 7 |
| DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI |
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1. Tutti i Soci hanno diritto:
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| Art. 8 |
| ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE |
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1. Sono organi dell'Associazione:
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| Art. 9 |
| ASSEMBLEA |
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1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, due volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 dei Soci o da almeno 2/3 dei Consiglieri. 3. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e-mail) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione oltre all'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. 4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora siano presenti, in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro Socio, almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega. Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega. 5.L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro Socio. 6. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
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| Art. 10 |
| IL CONSIGLIO DIRETTIVO |
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1. Il Consiglio Direttivo è composto dai Consiglieri eletti dall’Assemblea nel numero da essa stabilito e dal Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi. 3. Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e-mail) contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, oltre all’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. 4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, inoltre, ogni qual volta lo richieda almeno 1/3 dei Consiglieri, in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 10 giorni dalla convocazione. 5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza delle formalità di convocazione di cui ai commi 3 e 4, qualora siano presenti tutti i suoi membri. 6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. 7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
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| Art. 11 |
| IL PRESIDENTE |
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1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di Terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. 3. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. 4. In caso di assenza o di impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente; in mancanza, da un altro membro del Consiglio Direttivo, designato dal Consiglio Direttivo stesso. |
| Art. 12 |
| IL VICE PRESIDENTE |
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1. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. |
| Art. 13 |
| IL SEGRETARIO |
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1.Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione ed ha i seguenti compiti:
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| Art. 14 |
| IL TESORIERE |
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1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Il Tesoriere cura la gestione della cassa ed ha i seguenti compiti:
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| Art. 15 |
| DURATA DELLE CARICHE |
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1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di un anno e non possono essere riconfermate per più di 3 volte consecutivamente.
2. Le sostituzioni effettuate nel corso dell’anno, sempre tramite elezione in Assemblea, decadono allo scadere dell’anno medesimo. |
| Art. 16 |
| RISORSE ECONOMICHE |
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1. L’Associazione trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi dalle quote associative, da contributi da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo, da donazioni e lasciti testamentari e da eventuali altri mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o progetti intrapresi nell’ambito dei propri fini istituzionali.
2. Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota associativa. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di ulteriori esborsi oltre al versamento della quota associativa annua; è comunque facoltà dei Soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto la quota associativa annua. |
| Art. 17 |
| BILANCIO O RENDICONTO |
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1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l’anno solare.
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| Art. 18 |
| AVANZI DI GESTIONE |
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1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. |
| Art. 19 |
| SCIOGLIMENTO |
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1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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| Art. 20 |
| NORMA DI RINVIO |
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1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
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